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Il presente regolamento, è istituito e approvato per il funzionamento e l’esecuzione dello Statuto del Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori della Regione Marche, ai sensi dell’articolo 20 dello stesso.
TITOLO I – Scopi sociali Si richiamano gli articoli 2 e 3 dello Statuto.
Art. 1
Per lo svolgimento di attività aventi per scopo la promozione culturale, turistica, sportiva e sociale il CRAL ha facoltà di richiedere il supporto tecnico organizzativo di strutture competenti con le quali stipulare delle convenzioni il cui scopo primario dovrà essere la tutela dei propri Soci.
TITOLO II – Soci
I Soci familiari da 0/2 anni compiuti hanno diritto alla tessera del CRAL a titolo gratuito. Possono iscriversi al CRAL i familiari conviventi e dello stesso nucleo familiare del Socio. La quota d’iscrizione per i familiari viene determinato annualmente dal Consiglio direttivo. Art. 3
Allo scopo di favorire l’iscrizione al CRAL viene istituita la Tessera Famiglia, riservata ai conviventi del Socio facenti parte del suo nucleo familiare (stato di famiglia). Il tesseramento, che può essere effettuato in qualsiasi periodo dell’anno, deve riguardare l’intero nucleo familiare, per ottenere le riduzioni previste sulle quote d’iscrizione. La quota d’iscrizione prevista per ogni familiare componente il nucleo viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. La validità del tesseramento di cui al presente articolo e al precedente articolo 2, è riferita all’anno solare indicato nella data d’iscrizione. La quota del tesseramento per i familiari non è frazionabile e può essere modificata dal Consiglio Direttivo. Per i nuovi assunti, che faranno domanda d’iscrizione, il tesseramento ha validità dalla data di assunzione e la quota può essere frazionata.
TITOLO III – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di presentare una “mozione di sfiducia” nei confronti del Presidente, dei componenti l’esecutivo e i responsabili dei Comitati Provinciali, qualora ne ravvisi la necessità e, più specificatamente, quando accerti che gli stessi non attuano le deliberazioni del Consiglio stesso oppure gestiscano in maniera irresponsabile i fondi messi a disposizione dal bilancio del CRAL, nonché le eventuali responsabilità a carattere penale e civile che possono essere oggetto di segnalazione alle Autorità competenti.
Art. 5
La “mozione di sfiducia” per essere efficace deve essere presentata per iscritto, motivata in maniera circostanziata e sottoscritta da almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo; essa può essere sottoscritta anche dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti pur non rientrando nella quota dei due terzi sopra indicata. Essa sarà inserita per la discussione nel primo ordine del giorno del Consiglio Direttivo, dedicato esclusivamente alla mozione, che dovrà essere convocato entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Art. 6
La presentazione della “mozione di sfiducia” comporta immediata sospensione delle funzioni nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e la data fissata per la convocazione del Consiglio Direttivo espressamente per la discussione della mozione di cui si tratta, fatta eccezione per l’ordinaria amministrazione allo scopo di assicurare il regolare funzionamento delle strutture del Circolo.
Art. 7
L’approvazione della “mozione di sfiducia” deve avvenire da parte dei 2/3 dei consiglieri e provoca la decadenza immediata dalla carica rivestita. Nella stessa seduta il Consiglio Direttivo fisserà la data per le elezioni per il rinnovo delle cariche interessate.
TITOLO IV – Strutture del Circolo Art. 8
Il Consiglio Direttivo per lo svolgimento dei compiti istituzionali può avvalersi di Comitati Provinciali e Commissioni di lavoro. I Comitati Provinciali, in considerazione che il CRAL opera nell’intera Regione Marche, sono costituiti nell’ambito dei territori provinciali ad eccezione di quello di Ancona. Nella provincia di Ancona sede del CRAL, sono costituite le Commissioni di lavoro. Art. 9
I Comitati Provinciali e le Commissioni di lavoro hanno lo scopo di svolgere l’attività prevista dall’art. 3 dello Statuto per soddisfare e coinvolgere i propri iscritti, cercando, possibilmente, di aumentarne il numero. Art. 10
I Comitati Provinciali sono composti da:
Art. 11
Le Commissioni di Lavoro sono composte da:
Art. 12
Il Coordinatore del Comitato Provinciale e della Commissione di Lavoro:
Art. 13
I Comitati Provinciali e le Commissioni di Lavoro dovranno riunirsi almeno una volta all’anno, in occasione della compilazione del programma di attività e del rendiconto. Sia il programma che il rendiconto delle attività, devono essere approvati dal Consiglio Direttivo, previa approvazione del Comitato Provinciale o della Commissione di Lavoro competente. I Comitati Provinciali e le Commissioni di Lavoro cureranno in particolare:
Art. 14
Il programma di Attività deve contenere un calendario di tutte le iniziative che i Comitati Provinciali e le Commissioni di Lavoro si propongono di eseguire per l’espletamento della propria funzione. L’obiettivo principale che si deve perseguire è indirizzato a conseguire il massimo coinvolgimento possibile dei propri iscritti. Esso deve essere concreto e realizzabile. II programma dovrà essere accompagnato da un preventivo di spesa presentato entro il mese di novembre di ogni anno. Il programma per essere esecutivo, dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo in merito l’aspetto finanziario.
Art. 15
Il Rendiconto delle attività deve contenere tutte le iniziative svolte e deve essere accompagnato dal bilancio consuntivo per ogni singola struttura. Ogni singola spesa deve essere regolarmente documentata. Il Rendiconto, con il Bilancio consuntivo, dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo e sarà allegato alla documentazione del Bilancio consuntivo generale del CRAL che viene approvato dall’Assemblea come previsto dallo Statuto.
Art. 16
Il Finanziamento da assegnare per le attività dei Comitati Provinciali, sarà stabilito in relazione al Programma di attività ed alle spese preventivate e compatibilmente alle esigenze di tutti i Comitati e del Bilancio generale del Circolo. Il Finanziamento delle attività delle Commissioni di Lavoro rientra nella programmazione generale delle attività e quindi nel bilancio generale del CRAL. Il finanziamento delle attività programmate dai Comitati Provinciali e Commissioni di Lavoro sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Una volta determinato il finanziamento del programma i responsabili delle strutture del Circolo sono tenuti al rispetto del budget assegnato. Qualora si verifichi la necessità di superare il finanziamento assegnato occorre richiedere l’autorizzazione al Consiglio Direttivo che ne valuterà l’opportunità e convenienza. I responsabili delle strutture del Circolo possono, nei limiti del budget assegnato, effettuare spese inerenti l’attività di finanziamento, senza autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo, per un importo che viene stabilito annualmente dal Consiglio stesso. La eventuale quota di budget non spesa nell’anno di riferimento viene portata in aumento all’importo assegnato allo stesso Comitato Provinciale per l’anno successivo.
TITOLO V - Organizzazione Si richiama l’art.15 dello Statuto del CRAL.
Art.17
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri, dei Comitati Provinciali, delle Commissioni di Lavoro e dei Soci incaricati da organi istituzionali del CRAL, hanno diritto a un rimborso spese previa presentazione di una documentazione che attesti l’avvenuta spesa. I rimborsi di cui sopra sono determinati come segue:
Art.18
E’ concesso un contributo per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo secondo i seguenti criteri:
Art.19
E’ concesso un contributo per l’acquisto di libri scolastici fino alle scuole medie superiori, il cui importo è determinato annualmente del Consiglio Direttivo secondo i seguenti criteri:
Art.20
E’ concesso un contributo per il conseguimento del diploma di scuola media superiore, diploma di laurea breve e laurea, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo secondo i seguenti criteri:
Art.21
E’ prevista la partecipazione a work shop, educational tours, sopralluoghi impianti turistici e sportivi da parte del Presidente del CRAL dei Coordinatori dei Comitati Provinciali e Commissioni di Lavoro o ai loro delegati solo nel caso che le stesse siano ritenute valide per l’attività di loro competenza. In tal caso le spese relative alla partecipazione saranno completamente rimborsate. La partecipazione alle suddette iniziative non ritenute valide potranno essere comunque effettuate con spese a totale carico del partecipante.
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